Decisione esemplare del Giudice sportivo: il club ha presentato reclamo
Incredibile, ma vero. Si potrebbe, anzi si deve aggiungere purtroppo. Ma c’è poco da meravigliarsi, quel che è accaduto è sempre accaduto e sempre accadrà. Certo, fa specie – anche se non è la prima volta – che un episodio del genere sia successo in una partita Under 16.

Precisamente del campionato regionale toscano, nella sfida tra la Sangiovannese e la Settignanese dello scorso 18 ottobre. Attenendoci al dispositivo del giudice sportivo, un calciatore ospite ha colpito un avversario della squadra di casa con un pugno allo stomaco. Non contento, ha poi spintonato l’arbitro contestandone l’operato.
“Il calciatore della Settignanese “colpiva con un violento pugno allo stomaco un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante e provocandogli momentanee difficoltà respiratorie. Espulso, iniziava con violenza a spingere il D.G. (l’arbitro, ndr) con le mani facendolo indietreggiare di circa un metro e causandogli perdita di equilibrio e dolore.
Si ripeteva poi, in tali modalità di contestazione violenta, nonostante l’arbitro cercasse di allontanarsi. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”.
Il giocatore della Settignanese ha subito una squalifica esemplare, nonché assolutamente giusta se davvero i fatti sono andati come descritti: 25 mesi di stop, poco più di 2 anni di sospensione. La sua società, che ha ricevuto un’ammenda di 250mila euro a causa del comportamento dei propri tifosi e del comportamento offensivo verso l’arbitro da parte di suoi tesserati non identificati, ha presentato reclamo.